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Circolare n. 363
del 11/02/2010

 
 

OGGETTO:   Formazione delle commissioni degli Esami di Stato 2009/10 - Adempimenti e scadenze

 

  Si comunica che il Ministero della Pubblica Istruzione con Circolare n. 11 del 09.02.2010  prot. 913 ha emanato le disposizioni relative all'oggetto.
            La circolare riguarda tutti gli adempimenti e le scadenze a cui devono attenersi i vari Organismi coinvolti (singole istituzioni scolastiche, Uffici Scolastici Provinciali e Regionali) nello svolgimento di tutte le operazioni connesse agli esami di stato.
            Pertanto si ritiene opportuno focalizzare i punti che interessano il personale docente non impegnato in qualità di Commissario interno, rimandando gli interessati alla lettura per esteso della circolare, disponibile sia sul sito Ministeriale www.pubblicaistruzione.it sia su quello della scuola www.istitutoruffilli.it dai quali sarà possibile scaricare i modelli da compilare e da consegnare alla scuola (ES 1) segreteria docenti entro e non oltre l'8 marzo 2009. Per motivi legati alla gestione delle domande da parte dell'Ufficio si chiede ai docenti voler presentare la domanda con qualche giorno di anticipo rispetto alla data predetta.
           
 

2.1 Personale OBBLIGATO alla presentazione della scheda
 

Sono obbligati alla presentazione della scheda:
 

·        I docenti - ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge 03/05/1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio in istituti di istruzione secondaria di II grado statali, che insegnano nelle classi terminali e nelle classi non terminali, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell'ultimo anno dei corsi di studio, ovvero materie rientranti nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, ovvero compresi in graduatorie di merito per dirigente scolastico, ovvero che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, le funzioni di Dirigente Scolastico incaricato o di collaboratore nelle scuole statali di istruzione secondaria di II grado;
 

·        I docenti - ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge 03/05/1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata - con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d'istruzione secondaria di II grado, che insegnano, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell'ultimo anno dei corsi di studio, ovvero materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento o idoneità di cui alla legge n. 124/1999 ovvero di titolo di studio valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.
Sono, comunque, obbligati alla presentazione della scheda i docenti con almeno dieci anni di ruolo, in servizio presso istituti statali di istruzione secondaria di II grado, se non designati commissari interni.
Tra i docenti appartenenti alle categorie di cui sopra non sono compresi coloro che prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e i docenti di sostegno.
I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno, tuttavia, la facoltà di presentare la scheda di partecipazione alla commissione d'esame in qualità di Presidenti e/o commissario esterno e possono essere designati commissari interni.
I docenti di sostegno possono essere designati commissari interni e hanno facoltà di presentare domanda per la nomina a presidente e commissario esterno (vedi punto 1 lettera c , criteri generali e punto 2.2).
I docenti che usufruiscono di semi-distacco sindacale o semi-aspettativa sindacale hanno la facoltà e non l'obbligo di partecipare all'esame quali presidenti, commissari interni od esterni.
Si richiama l'attenzione sul fatto che il personale della scuola, appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina a commissario, può contestualmente chiedere anche la nomina a presidente di commissione, purché in possesso dei requisiti richiesti
 

2.2 Personale che ha FACOLTÀ di presentare la scheda
A. Hanno facoltà di presentare la scheda come presidenti:
(omissis)
 

·        I docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di II grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale, compresi i docenti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata;
(omissis)
·        I docenti che, prima di svolgere l'attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall'art. 5 del D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007;
·        I docenti, titolari in istituti statali di istruzione secondaria di II grado, in servizio, nel corrente anno scolastico, presso istituti di istruzione secondaria di primo grado. I dati di cui all'allegato 3 (Scheda di partecipazione alle commissioni degli esami di Stato - Mod. ES-1) dovranno essere digitati con riferimento alla sede di titolarità, indipendentemente dalla circostanza che nella medesima sede vengano inseriti nel sistema informativo i dati relativi al Dirigente scolastico o al docente che vi prestano servizio ad altro titolo;
·        I docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge n. 104, del 05.02.1992 e successive modificazioni;
·        I docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di II grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l'anno in corso).
 

Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la partecipazione alle commissioni in qualità di Presidente dall'art. 5 del D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di II grado ma anche negli altri gradi scolastici.
 


B. Hanno facoltà di presentare la scheda come Commissari esterni:
 

·        i docenti di ruolo, in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di II grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale, compresi i docenti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata;
·        i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione, che, prima di svolgere l'attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall'art. 5 del D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007;
·        i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge n. 104, del 5.2.1992 e successive modificazioni;
·        i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di II grado, collocati a riposo da non più di tre anni, (incluso l'anno in corso), in considerazione dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 posseduta;
·        i docenti che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali di istruzione secondaria di II grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all'insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 alle materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di II grado.
 

Il personale di cui sopra, non in costanza di rapporto di servizio, deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità di trovarsi nelle situazioni indicate dalla presente circolare ai fini del conferimento della nomina; il personale medesimo può presentare la scheda modello ES-1 all'Ufficio Scolastico Provinciale della provincia di residenza.
 

(omissis)
 

2.4 PRECLUSIONI IN ORDINE ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA
 

È preclusa la possibilità di presentare la scheda di partecipazione in qualità di presidente o commissario esterno a docenti che siano stati designati commissari interni in Istituti statali, paritari, o in Istituti legalmente riconosciuti o pareggiati (per quei docenti di Istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, anche in Istituti non statali), nonché al personale che si trovi in una della seguenti posizioni:
·        sia assente a qualsiasi titolo, ivi compreso per aspettativa o distacco sindacale, se il rientro in servizio risulti formalmente stabilito per una data successiva a quella di inizio degli esami;
·        sia collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti ex art. 17, comma 5, C.C.N.L. del comparto del personale della scuola (quadriennio 2006-2009);
·        sia utilizzato o in posizione di comando l' Amministrazione Scolastica Centrale o Periferica ovvero presso altri Enti;
·        sia impegnato, nell'espletamento della funzione direttiva durante lo svolgimento dell'esame di Stato, quale sostituto del Dirigente Scolastico, sempreché quest'ultimo abbia presentato la scheda di partecipazione alle commissioni (mod. ES-1);
·        si trovi in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151.
 

 

2.5 DIVIETI DI NOMINA
 

Gli aspiranti presidenti o commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella scuola di servizio, comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate; in altre scuole del medesimo distretto scolastico; in scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti l'anno in corso; la preclusione si estende anche alle scuole di completamento dell'orario.
 

Per istituto o scuola di servizio si intende anche quella paritaria, legalmente riconosciuta o pareggiata, per i docenti che insegnano, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali sia in istituti paritari, legalmente riconosciuti o pareggiati.
 

Gli aspiranti non possono essere, altresì, nominati nelle commissioni d'esame operanti nella stessa scuola ove abbiano prestato servizio, in commissione d'esame, in qualità di presidente o di commissario, consecutivamente nei due anni precedenti l'anno in corso.
 

Parimenti, non si dà luogo alla nomina nei confronti del personale:
 

- destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello precedente;
- che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi, comportanti incompatibilità con la nomina stessa;
-  che si sia reso autore nel corso di precedenti esami di comportamenti scorretti, oggetto di contestazione in sede disciplinare.
 

(omissis)
 

3.1 OBBLIGO DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
 

Si rammenta che la partecipazione dei lavori delle commissioni rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle norme vigenti.
Non è, pertanto, consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio.
Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.
 

(omissis)
 

3.2 PRECLUSIONI ALL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO A COMMISSARIO
 

Non è consentita la presentazione della scheda al personale docente della scuola che sia assente per almeno 90 giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile.
Nel caso di docente designato commissario interno, la nomina è conferita al supplente, a meno che il consiglio di classe non abbia deliberato di designare altro docente di materia diversa.
 

3.3 IMPEDIMENTO AD ESPLETARE L'INCARICO
 
L'impedimento ad espletare l'incarico, da parte dei presidenti, deve essere comunicato immediatamente al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale in cui ha sede la commissione, il quale dispone subito gli accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento e la relativa immediata sostituzione.
L'impedimento ad espletare l'incarico, da parte dei commissari interni, deve essere comunicato immediatamente al proprio Dirigente Scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento e la relativa immediata sostituzione.
L'impedimento ad espletare l'incarico, da parte dei commissari esterni, deve essere comunicato immediatamente al proprio Dirigente Scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento e al competente Direttore Generale Regionale il quale ne dispone l'immediata sostituzione.
La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai Dirigenti Scolastici e dai docenti, rispettivamente al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale e al proprio Dirigente Scolastico entro 3 giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.
 
(omissis)
 
3.5 PERSONALE NON UTILIZZATO
 
Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale direttivo e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
I Direttori Generali Regionali e i dirigenti scolastici devono acquisire l'effettivo recapito rispettivamente del personale dirigente e docente con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazione stesse.
 
(omissis)
 

 

Si ribadisce che il modello ES 1 è reperibile sui siti www.pubblicaistruzione.it e www.istitutoruffilli.it e che non verrà distribuito in formato cartaceo dalla segreteria dell'istituto.
 

 

 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Molinelli

 

Responsabile del procedimento DSGA Maria Grazia Leoni
Incaricato del procedimento A.A. Marna Barzanti

 
 (2.18 MB)Scarica il modello ES1 - da presentare in segreteria (2.18 MB).
 

URL: http://www.istitutoruffilli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1546/UT/systemPrint
Ultima Modifica: 1269438596 -

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